Statuto

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

Art.1

È costituita una associazione denominata “NIPPON BONSAI SAKKA KYOOKAI EUROPE”.

L’associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli art.36 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art.2

L’associazione non ha fini di lucro.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché nell’accettazione delle norme del presente Statuto.

Scopi dell’associazione sono:

a)   condurre il bonsai europeo ai valori culturali e spirituali della tradizione orientale,

b)   perseguire l’intento dello sviluppo del bonsai come espressione artistica e come tale porlo a mezzo di comunicazione tra culture diverse nella consapevolezza di trasmettere principi comuni,

c)   sviluppare iniziative atte ad omologare il bonsai quale forma d’arte socialmente riconosciuta anche in Europa,

d)   promuovere il bonsai come strumento di avvicinamento alla natura, come mezzo attraverso il quale l’essere umano può, in qualunque ambiente egli viva, instaurare un profondo rapporto di conoscenza e rispetto per la natura, e creare rapporti tra enti ed associazioni che perseguano scopi culturalmente affini per dare più importanza e rilevanza alle azioni che verranno intraprese, più forza all’idea che si vuole trasmettere e conseguentemente maggior possibilità di riconoscimenti.

L’associazione si propone, per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, di promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti e manifestazioni, anche all’estero, e ogni attività in genere, attinenti al proprio scopo sociale.

Dato lo scopo culturale, l’associazione non promuove attività a concorso.

Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali l’associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale

Art. 3

L’associazione ha sede in Gaiole in Chianti (SI), Località Cetinaia, e potrà istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 4

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;

b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;

d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

e) eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione nell’ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse;

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

ASSOCIATI

Art. 5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. L’ammissione può essere negata, purché il diniego sia debitamente motivato.

a. Sono Soci Fondatori (Founding Members) le persone che partecipano all’atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari (Associate Members).

b.Sono Soci Ordinari (Associate Members) le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell’associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei Soci.

c. Sono Soci Effettivi (Full Members) i soci individuati fra i Soci Ordinari che per le loro capacità tecniche, didattiche e morali, possano rappresentare l’associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

d.Sono Soci Onorari (Honorary Members) le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti scientifici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e allo sviluppo dell’associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

e. Sono Soci Sostenitori (Supporting Members) le persone, gli enti, le Società, le Associazioni che, in sintonia con le finalità dell’Associazione, le abbiano giovato corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni e contributi.

All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. In tal caso l’analisi della posizione dell’associato sarà messo all’ordine del giorno della prima assemblea utile.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l’associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, nè l’assegnazione di parte del patrimonio dell’associazione.

Art. 7

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;

b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto.

c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;

d) versare periodicamente la quota associativa annuale.

Specularmente ogni associato ha diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;

b) a partecipare all’assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell’associazione. E’ altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci nelle materie di sua competenza. Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

Art. 8

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea dei Soci

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– il Revisore Unico dei Conti.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

E’ previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all’atto dell’assunzione dell’incarico.

ASSEMBLEA

Art. 9

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è formata dagli associati.

L’assemblea è convocata dal Presidente.

Il Presidente deve convocare l’assemblea senza indugio qualora la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno tre decimi degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle richiesta devono essere indicate le materie da trattare.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Spetta all’assemblea deliberare in merito:

– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

– alla nomina del Consiglio Direttivo ed alla definizione del numero dei membri;

– alla nomina del Revisore Unico dei Conti;

– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

– ad ogni altro argomento riservatole dallo statuto o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto anche a mezzo fax o posta elettronica inviato a ciascun associato ed al Revisore Unico dei Conti almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, scelti tra i soci maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax o posta elettronica a tutti i membri e al Revisore Unico dei Conti. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, o fax o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. In caso di parità si assume la decisione per cui ha votato il Presidente.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

REVISORE UNICO DEI CONTI

Art. 12

Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall’assemblea. Il Revisore Unico dei Conti, scelto anche tra i non associati, deve avere idonee e comprovate capacità professionali e la sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

BILANCIO

Art. 13

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mese dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione avente scopo analogo o affine. L’associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14

L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

IL MARCHIO

Il marchio della NBSK per l’Europa è stato concesso dalla Casa Madre in uso esclusivo alla filiale europea Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe e non può pertanto essere utilizzato da altri se non come icona per il collegamento al sito della NBSKE, previo accordo con il Consiglio Direttivo. I soci potranno utilizzarlo anche altrove, ma solo facendolo seguire dalla dicitura “membro della NBSKE”.

Ne è vietato l’utilizzo per fini commerciali.